top of page

DALLA GEOPOLITICA ALLO SPAZIO DEL COMUNE

In vista della presentazione del libro "Lo spazio e la norma"(sabato 25 giugno a CasaBettola), proponiamo alcune riflessioni, a partire dal libro stesso.



di A.M.


Lo studio di Nicola Capone (Lo spazio e la norma, ed. Ombre Corte, Verona 2020) si colloca all'interno di un nuovo paradigma analitico, la "svolta spaziale", un approccio euristico che tenendo conto della rilevanza ecologica dell'agire sociale mira a cogliere la concretezza storica e politica dei concetti. Riportando questo nuovo metodo di indagine negli studi giuridico politici, Capone propone una interpretazione della Costituzione italiana che pone in rilievo la trasformazione dei rapporti di produzione che essa recepisce e di cui è espressione.

Il testo si compone di tre parti. La prima costituisce una premessa gnoseologica che riprende alcuni concetti di autori del Novecento. Tra questi quello coniato da Jason Moore, l'oikeios, antico termine greco che vuole indicare la correlazione tra ambiente e specie viventi, un concetto simile a quello, proposto da Alberto Magnaghi, di Territorio come processo co-evolutivo del rapporto tra ambiente naturale e civiltà umana.

Nella seconda parte si analizza la concezione ancora oggi dominante che separa la norma giuridica, come prodotto dell'artificio umano, dallo spazio, come suo correlato naturale. Norma e spazio in quanto concetti astratti costituiscono i cardini di due approcci solo apparentemente contrapposti, che Capone indaga attraverso l'opera dei loro due principali esponenti, Hans Kelsen e Carl Schmitt.

La terza parte riprende alcuni articoli della Costituzione e le novità da essa introdotta nella giurisprudenza e nei codici legislativi, in cui la relazione tra norma e spazio riacquista la sua concretezza storica e politica.

Una brevissima sintesi della seconda parte è necessaria per cogliere l'ambito problematico a cui risponde la prospettiva costituzionalista avanzata nella terza parte.

L'opera di Kelsen, esponente di spicco del normativismo, vorrebbe liberare la norma da ogni presupposto spaziale. La norma si autoproduce in funzione di un procedimento logico immanente. È un artificio prodotto rispettando procedure prestabilite. Si può cogliere una gerarchia interna alle procedure giuridiche, che ha al suo vertice una norma fondamentale (Grundnorm) che stabilisce la procedura legittima per la formazione delle leggi, ma nel suo insieme il sistema giuridico costituisce un ambito autosufficiente. Lo spazio ha quindi solo il valore di spazio di applicazione della norma. Ma proprio questa apparente indipendenza della norma dallo spazio ne mostra l'intima connessione. La produzione della norma è al contempo produzione dello spazio. Certo, per produrre il proprio spazio di applicazione la norma ha dovuto prima svuotarlo, ma non di meno lo spazio prodotto è uno spazio vivo e dinamico. È sufficiente pensare alla storia coloniale, o all'unione europea: creazione di spazi attraverso la norma.

Più articolata l'analisi di Schmitt, che pone lo spazio come fondamento della norma, non quindi una Grundnorm una norma fondamentale ma un Nomos della Terra, una norma inscritta nella terra. Con il concetto di nomos della terra Schmitt afferma che a fondamento del sistema giuridico c'è un atto politico, l'atto di appropriazione della terra da cui discende la sua successiva ripartizione e divisione. Nella concretezza storica la concezione schmittiana ha come suo correlato lo stato territoriale moderno e la ripartizione del Mondo da parte delle potenze europee. Una condizione storica che si avvia al suo tramonto con la prima guerra mondiale e il passaggio dall'eurocentrismo alla visione globale del mondo. Da queste riflessioni Schmitt elabora il concetto di grande spazio, concetto che non va inteso, nella interpretazione di Capone, in senso quantitativo ma qualitativo, non come ampliamento dello spazio dello Stato (si pensi allo spazio vitale rivendicato dai nazisti, o alle aree di influenza del mondo bipolare) ma alla trasformazione della relazione tra spazio e norma, cioè come a un nuovo nomos della terra, non più fondato sulla occupazione di suolo ma sulla produzione di luoghi. Non come spazio vuoto ma come territorio delle relazioni.

La svolta costituzionale, e in particolare l'articolato della Costituzione italiana, esprimono questa nuova concezione del rapporto tra spazio e norma.

"con l'affermazione dello stato democratico costituzionale del secondo dopoguerra vengono messi in discussione alcuni capisaldi della tradizione giuridica moderna"

Vediamo in sintesi di cosa si tratta.

Innanzitutto la relativizzazione della sovranità (art. 10 e 11) che viene subordinata non al potere di un'altra nazione ma alla cooperazione, alla pace e alla giustizia tra nazioni.

In secondo luogo la limitazione della sovranità si concretizza come negazione dell'autoreferenzialità della norma astratta. Alla validità formale della norma (il chi e il come produce la norma) il costituzionalismo aggiunge la validità sostanziale (il cosa). L'artificialità della norma perde la sua astrattezza perché deve assumersi il compito concreto di garantire i diritti fondamentali e il loro esercizio, come chiarito dall'articolo 3 che assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà, l'uguaglianza, il pieno sviluppo delle persone e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale.

Terzo elemento è la costituzionalizzazione dello spazio. Due sono i cardini di questo processo. La costituzionalizzazione della proprietà pubblica, che non si limita ad attribuire la proprietà allo stato inteso come stato-persona ma funzionalizza la proprietà all'esercizio dei diritti, attraverso la destinazione d'uso. Come il diritto della proprietà privata è relativizzato dalla funzione sociale del bene posseduto, così l'esistenza della proprietà pubblica si concretizza nella destinazione d'uso dei beni pubblici. "occorre considerare i beni pubblici e privati, proprio per la loro appartenenza ad un ordinamento di tipo costituzionale, come utilities tese a realizzare le finalità del dettato costituzionale che ha come principio intrinseco il libero sviluppo della persona umana nel suo contesto ecologico e sociale".

Infatti l'altro cardine della costituzionalizzazione dello spazio, espresso nell'articolo 9, è il riconoscimento del territorio come paesaggio e patrimonio storico artistico che la Repubblica deve tutelare. In questo modo anche lo spazio, oltre che la norma, perde la sua astrattezza di cosa e diventa patrimonio naturale e storico da tutelare:

"la costituzionalizzazione del territorio dello Stato… è il risultato di un lungo processo culturale e politico, una preziosa eredità di dure lotte sociali a difesa del territorio… un'eredità storica che non possiamo tralasciare se non a costo di restare fuori da un movimento storico che dalla crisi ecologica in corso… cerca di dare allo spazio in cui viviamo un altro nomos per imparare a riabitare la Terra. "

Giungiamo così alle conclusioni di Capone che pongono i beni comuni come concretizzazione del nuovo nomos della terra, un nomos non istituito attraverso l'appropriazione e il possesso ma attraverso l'esercizio dei diritti e la tutela del territorio.

La Commissione Rodotà, anche se non ha raggiunto lo scopo per cui era stata istituita di modifica del codice civile, ha comunque introdotto il concetto di bene comune non solo nel dibattito politico ma anche nella giurisprudenza. Anche la Cassazione si è infatti pronunciata specificando che attribuire ai beni di proprietà pubblica il valore di bene comune implica che il bene non si riferisce allo Stato come proprietario e al bene come cosa posseduta ma lo Stato va inteso come ente esponenziale della collettività (come esponente degli interessi della collettività) e i beni come strumenti per l'esercizio dei diritti. L'ente pubblico "deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione". Il bene comune non è un dato presupposto ma emerge nell'esercizio dei diritti. La cosa e il diritto ad essa, perdono l'astrattezza a cui li relega il diritto di proprietà, per assumere la concreta esistenza di una comunità che nell'esercizio dei diritti produce il bene come bene comune. Il concetto che lega in modo concreto il bene alla comunità di riferimento è il concetto di uso. L'uso ha, nella millenaria tradizione del diritto, il valore di fonte del diritto. Esso crea diritto attraverso i fatti e la prassi, prassi condivisa che costituisce una comunità agente. Ciò che il concetto di uso ci restituisce è una diversa concezione del possedere, "il segno tangibile di una lunga storia, la traccia indelebile di una guerra che non è ancora terminata, combattuta da un ordine sociale ed economico che tenta di rimuovere dalla coscienza collettiva un altro modo di possedere e di pensare la proprietà".

Non solo i beni comuni realizzano lo spirito della costituzione, legando l beni all'esercizio dei diritti (" fuori dalla logica proprietaria scompaiono l'astratto soggetto di diritto e la nuda cosa, ed entrano in scena le comunità con i loro vissuti, i loro diritti, le loro rivendicazioni, i beni non appaiono più come oggetti gettati dinanzi a noi, ma si presentano gravidi di tutta la loro complessità ") ma essi indicano anche ad un nuovo rapporto tra lo spazio e la norma, un nuovo nomos della terra.

L'uso dei beni comuni è necessariamente una attività di cura:" l'uso, affinché non si trasformi in abuso, deve tradursi in un gesto di cura capace di garantire sia la salvaguardia del bene che la tenuta relazionale della comunità".

Nell'uso dei beni comuni e nei processi di commoning crescono le radici di un nuovo nomos, che anziché appropriarsi della terra se ne prendono cura facendo emergere come fondamento dell'economia sia il lavoro riproduttivo.

" La lotta al patriarcato diventa centrale per capire fino in fondo i beni comuni… [perché lotta contro] quella specie di fantasia dell'individuo generatasi in Occidente dove il soggetto politico è un soggetto che si sente disconnesso dalla terra, dal suo stesso corpo ed è deresponsabilizzato rispetto al corpo degli altri".



留言


bottom of page